diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 454 del 11/02/1976 (Rv. 379099 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALL'INPS - ASSOGGETTABILITA A REVOCATORIA.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379099-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALL'INPS - ASSOGGETTABILITA A REVOCATORIA.*

Poiche alla revocatoria fallimentare sono soggetti tutti i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, compresi quelli in adempimento di obbligazioni pubblicistiche nascenti da particolari norme di legge, debbono ritenersi revocabili i pagamenti effettuati per contributi previdenziali all'INPS dall'imprenditore durante lo stato d'insolvenza, dato che l'imprenditore e l'unico soggetto passivo di tale obbligazione, salvo il diritto di parziale rivalsa verso il lavoratore. (Conf 1803/74, mass n 369994; (Conf 2079/71, mass n 357903).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)