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Sez. L, Sentenza n. 4707 del 28/08/1979 (Rv. 401260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PROLUNGATE ASSENZE PER MALATTIA DEL LAVORATORE - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - NON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO DA PARTE DI CIASCUNA DI ESSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PROLUNGATE ASSENZE PER MALATTIA DEL LAVORATORE - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - SUSSISTENZA - NON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO DA PARTE DI CIASCUNA DI ESSE - IRRILEVANZA.*

Le prolungate assenze per malattia del lavoratore, anche se singolarmente considerate non superano il cosiddetto periodo di comporto, possono costituire giustificato motivo di licenziamento a norma dell'art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, per 'ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essà, la cui dimostrazione grava sul datore di lavoro. (V 5165/78, mass n 394910; (V 5752/77, mass n 389274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)