Sez. 2, Sentenza n. 1505 del 26/10/1965 Ud. (dep. 07/02/1966) Rv. 100484 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE: VENDITA CON OFFERTA AL PUBBLICO - SUPERMERCATI - OCCULTAMENTO SULLA PERSONA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE: VENDITA CON OFFERTA AL PUBBLICO - SUPERMERCATI - OCCULTAMENTO SULLA PERSONA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - MEZZO FRAUDOLENTO - ESCLUSIONE.*
Il delitto di furto si consuma con l'impossessamento della cosa da parte dell'agente e con il correlativo spossessamento del derubato. Pertanto, nel caso in cui taluno, dopo aver prelevato un determinato oggetto dai banchi di un supermercato ove si pratichi il sistema del cd self-Service, l'abbia nascosto sulla propria persona, il reato deve ritenersi realizzato con il fatto stesso dell'occultamento. Nella predetta ipotesi, l'occultamento non costituisce un 'mezzo fraudolentò nel senso dell'art 625 n 2 cod pen, cioe un malizioso accorgimento adottato dall'agente per sorprendere e soverchiare la contraria volonta del soggetto passivo, poiche nella circostanza indicata esso rappresenta il mezzo piu semplice per la consumazione del reato. L'aggravante del mezzo fraudolento non puo d'altro canto essere ravvisata nel silenzio serbato dall'agente, o nella falsa dichiarazione da lui resa in ordine ai prelevamenti di merce nell'atto del controllo all'uscita del negozio, poiche tali comportamenti sono successivi al momento di consumazione del delitto e quindi estranei alle modalita della sua esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)