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Sez. U, Ordinanza n. 3343 del 19/02/2004 (Rv. 570315 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Pretesa del sostituto d'imposta di rivalersi delle somme versate al fisco a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al sostituito - Controversia tra tali soggetti - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Successiva presentazione, da parte del sostituto, di istanza di rimborso dei versamenti effettuati a titolo di ritenuta - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570315-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia fra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate al fisco a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo, esula dalla giurisdizione delle commissioni tributarie, per difetto degli elementi caratteristici propri della giurisdizione stessa, ed è devoluta a quella del giudice ordinario, diversamente dalla controversia relativa alla pretesa del sostituto al rimborso, da parte dell'ufficio finanziario, di versamenti asseritamente non dovuti ovvero alla legittimità della ritenuta d'acconto. Nè assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che il sostituto, successivamente alla domanda di rivalsa, abbia inoltrato al fisco istanza di rimborso dei versamenti eseguiti a titolo di ritenuta, trattandosi di vicenda non incidente sulla giurisdizione (art. 5 cod. proc. civ.), ferma restando, in caso di introduzione del giudizio tributario avverso il rigetto (anche implicito) della richiesta di restituzione, la possibilità, per il giudice ordinario, di sospendere il processo (art. 295 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)