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Sez. U, Sentenza n. 23019 del 15/11/2005 (Rv. 586485 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Pretesa del sostituto d'imposta di rivalersi delle somme versate al fisco a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al sostituito - Controversia tra sostituto e sostituito - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento - Carattere "impugnatorio" di detta giurisdizione - Conseguente necessità di un provvedimento dell'amministrazione finanziaria suscettibile di impugnazione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586485-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo - non diversamente da quella promossa dal sostituito nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta -, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, e non del giudice ordinario, posto che, in entrambi i casi, l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria. Né l'applicazione di tale principio trova ostacolo nel carattere "impugnatorio" della giurisdizione delle commissioni tributarie - il quale presuppone la presenza di un provvedimento dell'amministrazione finanziaria contro cui proporre quel reclamo che costituisce veicolo di accesso, ineludibile, a detta giurisdizione -, giacché, come il sostituito, nel caso di prelevamento della ritenuta, potrà promuovere, presentata la dichiarazione annuale, la procedura di rimborso, così il sostituto, in caso di versamenti di somme non detratte a titolo di ritenuta, potrà a sua volta formulare richiesta di restituzione al fisco - in particolare rappresentando le ragioni prospettate dal presunto debitore di imposta per sottrarsi alla rivalsa - impugnandone quindi il rigetto, con ricorso rivolto anche nei confronti del sostituito, effettivo debitore verso il fisco e, quindi, da considerarsi litisconsorte necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)