Sez. L, Sentenza n. 17076 del 03/08/2007 (Rv. 600131 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Retribuzione - Detrazione fiscale e contributiva - Controversia tra sostituto e sostituito - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La controversia tra sostituto d'imposta e sostituito, relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal primo, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, atteso che la legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)