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Sez. 6, Sentenza n. 1573 del 20/11/2007 Ud. (dep. 11/01/2008) Rv. 238407 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Individuazione del mezzo di impugnazione - Diversa qualificazione del fatto operata dalla Corte di cassazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238407-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

È preclusa la conversione in appello dell'impugnazione, proposta dall'imputato avverso la sentenza di primo grado e qualificata dalla Corte di appello come ricorso, nell'ipotesi in cui, in mancanza dell'impugnazione del P.M., la Corte di cassazione, d'ufficio e senza operare alcuna "reformatio in pejus", attribuisca al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella riconosciuta dal giudice di merito, ovvero provveda alla corretta individuazione della sanzione prevista per il reato ritenuto in sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)