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Sez. F, Sentenza n. 35653 del 30/08/2005 Ud. (dep. 04/10/2005) Rv. 232037 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Individuazione del mezzo di impugnazione - Errore materiale sulla qualificazione della pena inflitta - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232037-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

L'errore materiale nel quale il giudice sia incorso nella qualificazione della pena inflitta non può avere incidenza alcuna sulla individuazione del mezzo d'impugnazione che la legge faccia dipendere dalla natura di detta pena. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che la corte d'appello erroneamente avesse dichiarato ammissibile e trattato nel merito, invece di qualificarlo come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., e trasmetterlo alla corte di cassazione, l'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza di condanna per reato contravvenzionale, nel cui dispositivo la pena inflitta era stata erroneamente indicata come multa anzichè come ammenda).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)