diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7640 del 04/08/1998 (Rv. 517735 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Beni della comunione - Responsabilità per l'intero o limitatamente alla quota del coniuge obbligato - Criterio distintivo - Debito personale del coniuge e debito della comunione - Rilevanza - Fonte contrattuale o non contrattuale dell'obbligazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517735-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Nel caso di coniugi in regime di comunione legale, al fine di stabilire se i beni della comunione rispondano per l'intero debito o solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato non rileva che il debito abbia origine contrattuale o derivi dal gestione di affari, da indebito arricchimento ovvero da fatto dannoso, importando solo stabilire se esso debba qualificarsi come debito personale dei coniugi ovvero come debito della comunione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 186, Cod. Civ. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)