Sez. 2, Sentenza n. 5063 del 28/04/1992 (Rv. 477024 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - In genere | Disciplina del diritto di famiglia ex legge n. 151 del 1975 - Bisogni familiari - Obbligazione assunta da un coniuge in nome proprio - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge - Esclusione - Regime di comunione dei beni - Ininfluenza.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - In genere
Nella disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge in nome proprio e non anche in rappresentanza dell'altro coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone detto altro coniuge nella veste di debitore solidale, giacché, pure in regime di comunione dei beni, è da escludere una deroga al principio dell'art. 1372 comma secondo cod. civ., per cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2740, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)