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Sez. 1, Sentenza n. 6118 del 18/06/1990 (Rv. 467808 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE - BISOGNI FAMILIARI - OBBLIGAZIONE ASSUNTA DA UN CONIUGE - QUALITÀ DI DEBITORE SOLIDALE DELL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467808-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE - BISOGNI FAMILIARI - OBBLIGAZIONE ASSUNTA DA UN CONIUGE - QUALITÀ DI DEBITORE SOLIDALE DELL'ALTRO CONIUGE - ESCLUSIONE.*

Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189, Cod. Civ. art. 190, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2740, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)