Sez. 3, Sentenza n. 3600 del 15/06/1985 (Rv. 441203 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - CONTESTUALE ESISTENZA DI SUOI CREDITI PER SOMME PARI A SUPERIORI NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - DOMANDA RICONVENZIONALE PER IL RIMBORSO DI TALI SOMME - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ DELL'AFFITTUARIO - CONTESTUALE ESISTENZA DI SUOI CREDITI PER SOMME PARI A SUPERIORI NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE - DISCIPLINA EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - DOMANDA RICONVENZIONALE PER IL RIMBORSO DI TALI SOMME - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di affitto di fondo rustico, l'art. 2 terzo comma della legge 9 agosto 1973 n. 508, il quale esclude che possa pronunciarsi la risoluzione del contratto per morosità dell'affittuario convenuto quando questi sia creditore di somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, trova applicazione per il solo fatto che detto convenuto dia dimostrazione di tale contrapposto credito, senza che si richieda la proposizione di domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di quanto eventualmente versato in eccedenza.*
Riferimenti normativi: Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)