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Sez. 3, Sentenza n. 471 del 12/02/1968 (Rv. 331512 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGRESSO.*
Stato
decisa il 1968-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331512-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGRESSO.*

Il coobbligato, in tanto puo promuovere l'Azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 del cod.civ., in quanto sia stato gia effettuato un pagamento valido ed efficace che, mentre da un lato giustifichi la richiesta di rivalsa delle somme eccedenti l'ammontare della propria quota, assicuri dall'altro ai condebitori escussi l'Estinzione del rapporto obbligatorio anche nei loro confronti. L'avvenuto pagamento del debito solidale e sostanzialmente una condizione dell'Azione di regresso, onde esso non deve necessariamente sussistere alla data della domanda giudiziale, ma puo anche verificarsi nel corso del procedimento e prima che venga emessa la relativa pronuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)