diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 48 del 08/01/1970 (Rv. 344692 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE.*
Stato
decisa il 1970-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344692-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - REGRESSO - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE.*

Il coobbligato in tanto puo promuovere l'Azione di regresso ai sensi dell'art 1299 cod civ in quanto sia stato gia effettuato un pagamento valido ed efficace che, mentre da un lato giustifichi la richiesta di rivalsa della somma eccedente l'ammontare della propria quota, assicuri dall'altro ai condebitori escussi l'Estinzione del rapporto obbligatorio anche nei loro confronti. (V 471-68, massima n 331512).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 50, Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)