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Sez. 1, Sentenza n. 459 del 19/01/1984 (Rv. 432694 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI - PARZIALE PAGAMENTO DEL DEBITO SOLIDALE - AZIONE DI REGRESSO - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONDEBITORE SOLVENTE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDEBITORI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432694-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI - PARZIALE PAGAMENTO DEL DEBITO SOLIDALE - AZIONE DI REGRESSO - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONDEBITORE SOLVENTE NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDEBITORI - LIMITI.*

Nei rapporti interni tra i condebitori solidali (nella specie per debito d'imposta) cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva Rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione, e pertanto, nel caso di parziale pagamento del debito solidale, al condebitore solvente spetta l'Azione di regresso ex art. 1299 cod. civ. nei confronti degli altri condebitori, soltanto se la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza. (V 5857/80, mass n 409672; (V 2540/75, mass n 376464; (V 48/70, mass n 344692; (V 471/68, mass n 331512).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)