Sez. 1, Sentenza n. 560 del 19/01/2000 (Rv. 532966 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Mancanza di deliberazione autorizzativa - Incidenza sulla legittimazione processuale dell'ente - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Istituti Autonomi Case Popolari - Costituzione in giudizio a seguito di procura rilasciata dal Presidente dell'Istituto - Inesistenza di apposita norma richiedente l'autorizzazione o l'approvazione tutoria - Validità - Regione Molise - Legge regionale n. 6 del 1990 - Previsione, tra i compiti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari, di deliberare di stare e resistere in giudizio - Attribuzione al Comitato esecutivo del potere di emettere, in via di urgenza, tale delibera, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione - Difetto di prova della intervenuta ratifica - Inefficacia della costituzione dell'ente - Ricorso per cassazione avverso ordinanza pretorile ex art. 666 cod. proc. civ. - Controricorso proposto dal Presidente dello I.A.C.P. della provincia di Isernia in assenza di autorizzazione ratifica
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Per gli enti pubblici, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale, ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Con particolare riferimento agli istituti Autonomi Case Popolari, peraltro, è da ritenere valida la costituzione in giudizio a seguito di procura rilasciata dal Presidente dell'Istituto, ma solo in assenza di apposita norma che preveda l'autorizzazione dell'organo deliberante ovvero un'approvazione tutoria. Pertanto, è inammissibile il controricorso con il quale il Presidente dello IACP di Isernia resiste, nel giudizio per cassazione avverso ordinanza pretorile ex art. 666 cod. proc. civ., in forza di delibera del comitato esecutivo che non risulta ratificata da parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto, avuto riguardo alla disciplina regionale vigente in materia, ed, in particolare, all'art. 11, comma secondo, lett. L), della legge regionale molisana 7 Febbraio 1990, n. 6, che pone tra i compiti del consiglio di amministrazione dello I.A.C.P. quello di deliberare lo stare e resistere in giudizio, e, all'art. 12, commi quarto e quinto, attribuisce al comitato esecutivo dello stesso Istituto la facoltà di provvedervi, in caso di necessità ed urgenza, salva ratifica del relativo provvedimento, da sottoporre, a tale scopo, al consiglio di amministrazione non oltre sessanta giorni dalla deliberazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Molise 07/02/1990 num. 6 art. 11, Legge Reg. Molise 07/02/1990 num. 6 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)