Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 06/05/1998 (Rv. 515137 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Metodo induttivo - Utilizzazione in presenza di contabilità formalmente regolare - Legittimità - Condizioni - Indicazione di elementi presuntivi assistiti dai requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare è consentito procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, senza riscontro analitico della documentazione, secondo il metodo cosiddetto "induttivo" (art. 39 lettera d) del d.P.R. n. 600 del 1973), purché l'accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie. (Nella specie, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette aveva notificato ad un dentista un avviso di accertamento in rettifica, determinandone in misura considerevolmente più elevata il reddito da lavoro rispetto a quanto dichiarato. Dopo un duplice ricorso all'organo tributario, la Corte di appello dichiarava la nullità dell'accertamento, rilevando l'assenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza nelle presunzioni utilizzate dall'ufficio tributario, ma la Corte di legittimità, enunciando il principio di diritto di cui in massima, annullava tale decisione rilevandone la erroneità sotto il profilo dell'"iter" motivazionale adottato -valutazione separata di ciascun elemento di fatto senza alcun tentativo di considerazione unitaria delle singole vicende evidenziate dall'ufficio tributario- in patente contrasto con elementari categorie logiche suggerite dall'esperienza e da criteri di ragionevolezza, come, in particolare, la mancata rilevazione della specializzazione in "ortognatodonzia" quale possibile fonte di maggiori guadagni per il professionista; la evidenziazione della mancanza, nello studio, di altri medici, oltre al personale dipendente, senza considerare la conseguente condizione di non dover dividere con altri i propri profitti; la erronea valutazione dell'attività didattico scientifica del resistente esclusivamente in termini di tempo sottratto all'esercizio privato, e non anche in relazione ai riflessi economici che tale attività comporta sul piano professionale; la incomprensibile svalutazione del dato della considerevole anzianità del professionista; la totale assenza di valutazione di fatti quali: la conclamata "chiara fama" del dentista, la notevolissima utilizzazione, per l'intera giornata, del personale dipendente, la sproporzione tra le spese sostenute e gli incassi dichiarati, l'ubicazione dello studio).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)