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Sez. 6, Sentenza n. 21939 del 09/03/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234616 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Generalità dell'imputato - Errore materiale - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234616-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

In materia di misure cautelari, costituisce mero errore materiale, e non violazione dell'art. 292, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., che richiede a pena di nullità che l'ordinanza cautelare contenga l'indicazione delle generalità dell'indagato, la imprecisione del solo "nome", qualora risultino esatti gli altri dati identificativi (cognome, luogo e data di nascita) e non vi siano dubbi sulla corretta identificazione dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)