diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 879 del 01/02/1988 (Rv. 457265 - 01)

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI (ATTI) - ATTRIBUZIONE AD UNA CATEGORIA DI DIPENDENTI DI UN DIRITTO NON SPETTANTE - ATTO RELATIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457265-01

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI (ATTI) - ATTRIBUZIONE AD UNA CATEGORIA DI DIPENDENTI DI UN DIRITTO NON SPETTANTE - ATTO RELATIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

In relazione all'atto unilaterale del datore di lavoro che attribuisca ad una categoria di dipendenti un diritto loro non spettante né per legge né per contratto, l'interpretazione della volontà negoziale deve essere compiuta -dal giudice del merito- secondo i criteri di ermeneutica contrattuale (applicabili agli Atti unilaterali fra i vivi a contenuto patrimoniale in virtù dell'art. 1324 cod. civ.) e tenendo conto che la portata ed i limiti dell'attribuzione patrimoniale vanno individuati con particolare rigore ed alla stregua dello stesso provvedimento con riguardo al comune significato delle espressioni adoperate, senza ampliare in via interpretativa l'ambito delle obbligazioni che lo stesso datore di lavoro, nella sua libera ed autonoma Determinazione, ha inteso assumere nei confronti dei lavoratori. (nella specie, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che il provvedimento aziendale della società breda del 3 ottobre 1973 avesse assimilato gli impiegati di settima categoria - non soggetti alla disciplina limitativa dello orario e perciò gratificati del cosiddetto importo trimestrale - agli impiegati di livello inferiore, quanto al compenso per lavoro straordinario).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)