Sez. L, Sentenza n. 1589 del 12/02/2000 (Rv. 533784 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE | Obbligazione assunta da una sola delle parti - Comportamento successivo del soggetto obbligato - Rilevanza - Fattispecie relativa all'obbligo assunto dal datore di lavoro (Cassa di Risparmio di Volterra), in occasione della soppressione del Fondo di previdenza aziendale, di conservare in favore dei dipendenti i benefici economici connessi all'iscrizione al Fondo.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE
Per interpretare la volontà negoziale della parte contraente che assume un'obbligazione unilaterale, ben può essere valutato, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., il successivo comportamento dell'obbligato nella concreta attuazione degli impegni assunti (nella specie - in relazione alla delibera della Cassa di Risparmio di Volterra con cui era stato soppresso il Fondo di previdenza aziendale e disposta l'assegnazione in favore dei dipendenti iscritti di determinate somme per la conservazione dei precedenti benefici economici derivanti dall'iscrizione al Fondo - la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva attribuito valore decisivo all'operato della banca, attuativo degli obblighi assunti con la citata delibera, rimasto incontestato da parte dei beneficiari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)