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Sez. 6, Sentenza n. 37556 del 27/09/2007 Cc. (dep. 11/10/2007) Rv. 238033 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen. - Nozione di profitto confiscabile - Ricavi conseguiti a seguito di accordi corruttivi - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238033-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 322 ter cod. pen., la nozione di profitto confiscabile va individuata nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo di beni - quali denaro, azioni, obbligazioni, mobili ed immobili, quote societarie ecc. - per un importo corrispondente al valore dei ricavi conseguiti per effetto degli accordi corruttivi, depurati dai costi legati all'operazione che non fossero di natura illecita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 321 com. 2 n. 2, Cod. Pen. art. 322 bis, Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)