diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 44032 del 18/07/2008 Cc. (dep. 25/11/2008) Rv. 241671 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Profitto del reato - Nozione - Costi sostenuti per la commissione del reato - Scomputabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241671-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, senza che ad esso possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il mancato scomputo, dalle somme oggetto di sequestro preventivo per il reato di manipolazione del mercato, delle somme di denaro corrispondenti agli interessi versati dall'indagato nell'ambito dell'operazione bancaria necessaria per l'acquisizione dei titoli azionari oggetto d'aggiotaggio; conf. n. 44033 del 2008 non massimata).

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1998 num. 58 art. 185, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)