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Sez. 1, Sentenza n. 9270 del 03/09/1999 (Rv. 529596 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Rinvio alle difese svolte in primo grado - Mancanza di specificità del motivo - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529596-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

L'onere della specificazione dei motivi previsto dall'art. 342 cod. proc. civ. ha la duplice funzione di delimitare l'ambito di esame consentito al giudice di appello, in conformità del principio del "tantum devolutum tantum appellatum" e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla decisione impugnata. Tale onere si può ritenere assolto quando l'atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado. Non è pertanto sufficiente, in relazione ad un autonomo capo della sentenza impugnata, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)