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Sez. U, Sentenza n. 2303 del 25/02/1992 (Rv. 475921 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Citazioni di appello - Motivi - Specificità | Funzione - Estremi - Statuizione relativa alla giurisdizione resa in primo grado - Mancanza dei relativi specifici motivi - Vizio di omessa pronuncia del giudice di secondo grado - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475921-01

Impugnazioni civili - Appello - Citazioni di appello - Motivi - Specificità

Il requisito della specificità dei motivi di appello, che assolve la duplice funzione di delimitare l'estensione del riesame domandato e d'indicare le ragioni concrete del medesimo, postula, anche con riguardo a statuizione del giudice di primo grado in tema di giurisdizione, l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errori attribuiti alla sentenza di primo grado, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede e non essendo configurabile - in mancanza di specifici motivi di appello in ordine alla statuizione predetta - un vizio di omessa pronuncia del giudice di secondo grado in relazione alla questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)