Sez. 5, Sentenza n. 12589 del 08/07/2004 (Rv. 574349 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Portata - Contrapposizione alle argomentazioni contenute in sentenza di argomentazioni confutative- Necessità - Impugnazione <in toto> della sentenza - Fattore esonerante - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
In tema di contenzioso tributario, l'indicazione di specifici motivi d'impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, così consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame, richiesti al giudice di secondo grado ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)