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Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 08/02/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 212965 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Procedimenti con pluralità di imputati - Trasmissione degli atti al tribunale del riesame già avvenuta a seguito di richiesta precedentemente presentata da coimputati - Necessità di nuova trasmissione per presentazione di ulteriore istanze di riesame - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212965-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Nei procedimenti con più imputati, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati. (Conf. Sez. I, c.c. 8 febbraio 1999 n. 1102, Indovina, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)