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Sez. 2, Sentenza n. 13503 del 13/03/2008 Cc. (dep. 31/03/2008) Rv. 240175 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti - Eccezione di incompletezza - Indicazione degli atti mancanti - Onere della parte - Pluralità di imputati - Avvenuta trasmissione - Ripetizione della trasmissione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240175-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La parte, che eccepisca la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti posti a fondamento dell'ordinanza applicativa di misura cautelare (art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.), non può limitarsi ad una dichiarazione di mera incompletezza dei detti atti ma deve documentare, concretamente, di quali atti si lamenti la mancata trasmissione. (Ha specificato la Corte che, nei procedimenti con più imputati, la disposizione relativa all'obbligo di trasmissione deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso tribunale, a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)