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Sez. 1, Sentenza n. 278 del 17/01/1997 Cc. (dep. 05/03/1997) Rv. 206952 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Comunicazione, entro il termine prescritto, che gli atti sono già stati inviati a seguito di altra richiesta di riesame proposta da coimputato - Sufficienza - Decorrenza del termine per la decisione da detta comunicazione.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206952-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Deve ritenersi osservato il disposto di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive la trasmissione entro cinque giorni, da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, degli atti a suo tempo presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nel caso in cui, entro il termine anzidetto, il pubblico ministero, quale autorità procedente, senza dar luogo alla trasmissione degli atti in questione, comunichi che i medesimi sono già stati inviati allo stesso tribunale a seguito di altra richiesta di riesame avanzata da un coimputato. Verificandosi detta ipotesi, il termine di dieci giorni entro il quale il tribunale deve poi adottare la propria decisione decorre dalla data della suddetta comunicazione e non da quella del precedente invio degli atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)