Sez. 1, Sentenza n. 16656 del 16/01/2015 Cc. (dep. 21/04/2015) Rv. 263250 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Esclusione dei condannati ammessi alla detenzione domiciliare dal trattamento di maggior favore disposto dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), laddove prevede l'esclusione dei condannati ammessi alla detenzione domiciliare dalla disciplina di maggiore favore - stabilita, per i condannati ristretti in ambiente carcerario, quanto all'entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata - in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sia perché la condizione del condannato ristretto in carcere in una situazione emergenziale di sovraffollamento non è equiparabile a quella di chi ha potuto fruire delle maggiori possibilità di reinserimento sociale assicurate dal regime di detenzione domiciliare e si trova in una posizione alla quale sono estranee le finalità deflattive e compensative alla base dell'intervento normativo, sia perché il condannato ammesso alla detenzione domiciliare può comunque beneficiare della liberazione anticipata ordinaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 11/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)