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Sez. 1, Sentenza n. 34073 del 27/06/2014 Cc. (dep. 31/07/2014) Rv. 260849 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal trattamento di maggior favore disposto dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260849-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma quarto dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove prevede l'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazioni cui si collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4 com. 4, Costituzione art. 27, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)