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Sez. 1, Sentenza n. 51 del 19/12/2016 Cc. (dep. 02/01/2017) Rv. 269293 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Applicabilità ai beni acquistati dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, ma con risorse disponibili in epoca anteriore - Legittimità.
Stato
decisa il 2016-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269293-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo che essi siano stati acquistati con risorse finanziarie risultanti nella disponibilità del condannato prima di tale momento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)