Sez. 1, Sentenza n. 22820 del 12/04/2019 Cc. (dep. 23/05/2019) Rv. 276192 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies legge n. 356 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.) – Poteri del giudice dell’esecuzione – Applicabilità ai soli beni individuati in sede di cognizione – Ragioni – Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca prevista dall'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, (ora art. 240-bis cod. pen.) può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo in relazione alle disponibilità del condannato già individuate nel giudizio di cognizione, in quanto la sua estensione ai beni acquistati successivamente contrasta con i principi generali che regolano le attribuzioni di tale giudice e vanifica ogni distinzione tra la disciplina di tale tipo di confisca e quella della confisca di prevenzione. (Fattispecie in cui il g.i.p., quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di confisca ex art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992 avanzata dal pubblico ministero sulla base di indagini patrimoniali successive alla definizione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)