diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 314 del 22/02/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118234 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA DI CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - ISTANZA DI PROSCIOGLIMENTO CON AMPIA FORMULA - RIGETTO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118234-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - DECLARATORIA DI CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - ISTANZA DI PROSCIOGLIMENTO CON AMPIA FORMULA - RIGETTO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

Il principio dell'immediata declaratoria delle cause estintive del reato senza Obbligo del giudice di merito di una specifica motivazione sulle risultanze processuali per giustificare il mancato proscioglimento con ampia formula viene meno quando vi sia stata, da parte dell'imputato, una richiesta motivata in tal senso. E tale principio vale anche per l'ipotesi in cui il proscioglimento con ampia formula sia sollecitato dinanzi al giudice di appello, con i motivi di impugnazione. (Conf 114766, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)