diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2427 del 14/04/1980 (Rv. 406143 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO E CONSEGUENTE PASSAGGIO DEL LAVORATORE DA UN DATORE DI LAVORO ALL'ALTRO - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406143-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CESSIONE DI UN CONTRATTO DI LAVORO E CONSEGUENTE PASSAGGIO DEL LAVORATORE DA UN DATORE DI LAVORO ALL'ALTRO - APPOSIZIONE DEL TERMINE AL CONTRATTO - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In caso di cessione di un contratto di lavoro subordinato con passaggio del lavoratore da un datore di lavoro all'altro, restando immutati tutti gli altri elementi del rapporto, ivi compresa la sua durata, la valutazione circa la legittimita o non dell'apposizione del termine al contratto, per violazione della legge 18 aprile 1962 n 230 va compiuta sulla base del contratto stipulato con l'originario datore di lavoro. Pertanto, ove, per tale illegittimita, il contratto si debba ritenere a tempo indeterminato, lo stesso mantiene tale carattere anche a seguito della cessione, senza che possa ritenersi la legittimita del termine apposto al contratto ceduto per la eccezionalita e temporaneita del lavoro prestato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)