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Sez. L, Sentenza n. 3845 del 10/06/1986 (Rv. 446685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONSENSO PREVENTIVO PRESTATO ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE - VALIDITÀ - ATTUAZIONE CON IL LICENZIAMENTO AD OPERA DELL'ORIGINARIO DATORE DI LAVORO E CONTESTUALI ASSUNZIONI DA PARTE DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A CESSIONE ATTUATE CON LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO RAVVISATO NELLA ESIGENZA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA.*
Stato
decisa il 1986-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - CONSENSO PREVENTIVO PRESTATO ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE - VALIDITÀ - ATTUAZIONE CON IL LICENZIAMENTO AD OPERA DELL'ORIGINARIO DATORE DI LAVORO E CONTESTUALI ASSUNZIONI DA PARTE DEL NUOVO DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A CESSIONE ATTUATE CON LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO RAVVISATO NELLA ESIGENZA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CESSIONARIA.*

La cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore, che non è preclusa da alcuna disposizione dell'ordinamento, può conseguire anche al consenso prestato eventualmente in via preventiva all'atto dell'assunzione senza che ciò costituisca clausola vessatoria da approvare specificamente per iscritto ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., e può attuarsi col licenziamento del lavoratore ad opera dell'originario datore di lavoro (cedente) e la contestuale assunzione da parte del nuovo datore di lavoro (cessionario) con salvaguardia della posizione acquisita dal lavoratore medesimo. (nella specie, il giudice del merito ha riconosciuto la sussistenza dell'obiettivo giustificato motivo del licenziamento nell'esigenza della prestazione del lavoratore da parte della società cessionaria in quanto collegata alla società che aveva effettuato il licenziamento. La suprema Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio di diritto su precisato). (V 6701/83, mass n 431427; (V 4017/82, mass n 421976; (V 2427/80, mass n 406143).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2094, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)