Sez. 1, Sentenza n. 4878 del 10/03/2004 (Rv. 570937 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE | Atto di nascita del minore - Domanda di rettificazione, nel senso di far risultare falsamente, come luogo di nascita, quello di residenza dei genitori adottivi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE
In tema di adozione internazionale di minori, la domanda dei genitori adottivi intesa ad ottenere la rettificazione dell'atto di nascita del minore straniero adottato, nel senso di far falsamente risultare come luogo di nascita del minore quello di residenza dei genitori stessi, non trova fondamento in alcuna disposizione o principio della legislazione italiana in materia e si pone, anzi, in contrasto con univoche e concordanti indicazioni emergenti dal quadro normativo di riferimento, ispirato ad una valorizzazione della verità e della genuinità dei rapporti ed al rispetto del diritto di ogni individuo alla propria identità personale (cfr. art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149). La detta pretesa, inoltre, contrasta con la natura e la funzione degli atti dello stato civile, rivolti in modo inderogabile ad attestare la veridicità dei dati in essi riportati, ai sensi dell'art. 451 cod.civ., che costituisce norma di ordine pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 28 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 34 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 24, Cod. Civ. art. 451, Cod. Civ. art. 454 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)