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Sez. 5, Sentenza n. 27058 del 21/12/2007 (Rv. 601423 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di successione - Solidarietà tributaria - Configurabilità - Conseguenze - Giudicato formatosi nei confronti di un coerede - Opponibilità da parte di un altro coerede - Limiti - Definizione agevolata - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601423-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, i coeredi che siano destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione sono titolari di rapporti giuridici tributari autonomi, pur permanendo la solidarietà tra i coeredi stessi, solidarietà che può essere invocata, ai fini dell'estensione di un giudicato riflesso, ai sensi dell'art. 306 cod. civ., soltanto dal coerede o dai coeredi nei cui confronti non si sia già formato un giudicato diretto; analogamente, non può invocarsi l'applicazione di una disposizione agevolativa, in un momento successivo alla definizione del rapporto tributario, avvenuta attraverso una sentenza non più suscettibile d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 21/03/1986 num. 86 art. 11, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)