Sez. 5, Sentenza n. 2536 del 20/02/2003 (Rv. 560591 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di successione - Avviso di accertamento nei confronti di più coeredi - Rapporti giuridici distinti ed autonomi nei confronti dell'amministrazione - Configurabilità - Conseguenze - Giudicato favorevole nei confronti di uno dei coobbligati solidali - Opponibilità ex art. 1306 cod. civ. - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, i coeredi che siano stati destinatari di un unico avviso di accertamento di valore dei beni caduti in successione ereditaria sono titolari di rapporti giuridici tributari distinti ed autonomi, anche se i coeredi stessi sono legati da un vincolo solidale. Qualora poi si formi un giudicato nei riguardi di uno dei coobbligati in solido, gli altri, i quali siano rimasti estranei al relativo processo e nei cui confronti non si sia formato alcun giudicato diretto, possono invocare l'estensione del giudicato riflesso, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, del codice civile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)