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Sez. 1, Sentenza n. 4992 del 20/07/2017 Cc. (dep. 01/02/2018) Rv. 272287 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione cd. speciale - Condizioni ostative - Conseguenze dannose o pericolose del reato - Eliminazione - Accertamento anche d'ufficio da parte del giudice - Provvedimento - Motivazione pur succinta - Necessità.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272287-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)