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Sez. 1, Sentenza n. 1659 del 10/12/1996 Ud. (dep. 21/02/1997) Rv. 206933 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Condizione ostativa - Permanenza delle conseguenze del reato - Rimozione da parte del contravventore - Accertamento del giudice.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206933-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

La permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore è condizione ostativa alla speciale oblazione di cui all'art. 162 bis cod. pen.; il Giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione, è tenuto ad accertare anche d'ufficio se tale ostacolo non esista, o sia venuto meno, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione. Nella fattispecie la Corte ha precisato che, nell'ipotesi di reato permanente, esso non può estinguersi per oblazione ove la condotta "contra legem" si protragga oltre il limite temporale - apertura del dibattimento - entro il quale può essere formulata la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)