Sez. 3, Sentenza n. 11462 del 19/09/1995 Ud. (dep. 28/11/1995) Rv. 203015 - 01
Reato - Estinzione (causa di) - Oblazione | Art. 162 bis cod. pen. - Permanenza delle conseguenze del reato - Potere-dovere del giudice di compiere tale accertamento - Diritto soggettivo pubblico del contravventore ad ottenere una sentenza dichiarativa di estinzione del reato - Esclusione.
Reato - Estinzione (causa di) - Oblazione
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative (art. 162 bis cod. pen.) - ove il beneficio non è, tra l'altro, ammesso quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore - non sussiste un diritto soggettivo pubblico del contravventore medesimo ad ottenere una sentenza dichiarativa di estinzione del reato come conseguenza necessaria della avvenuta oblazione. È, invece, attribuito al giudice il potere-dovere di accertare se siano state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza del Pretore proprio per il mancato esercizio di tale potere discrezionale nella valutazione delle dette circostanze).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)