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Sez. 3, Sentenza n. 77 del 08/01/2010 (Rv. 610926 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Ordinanza di trasformazione del rito - Comunicazione al contumace - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610926-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE

Nel rito locatizio l'ordinanza di trasformazione del rito prevista dall'art. 426 cod. proc. civ. deve essere comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordinamento; la volontarietà della scelta iniziale di non costituirsi, nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non esclude, infatti, che, nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per la situazione soggettiva giuridicamente tutelata, la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione debba estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (cfr. Corte Cost. n. 14 del 1977).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)