Sez. 3, Sentenza n. 24341 del 30/11/2015 (Rv. 637767 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Ordinanza di mutamento del rito - Comunicazione al contumace - Necessità - Omissione - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
Nel procedimento locatizio l'ordinanza di mutamento del rito di cui all'art. 426 c.p.c. deve essere comunicata, in osservanza di un principio generale dell'ordinamento, alla parte contumace, dovendosi ritenere, in mancanza, la nullità della sentenza, senza che, tuttavia, debba essere disposta la rimessione al giudice di primo grado, trattandosi di fattispecie non assimilabile a quelle, tassative, previste dall'art. 354 c.p.c., tanto più che il principio del doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)