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Sez. 6, Sentenza n. 21973 del 11/05/2006 Cc. (dep. 22/06/2006) Rv. 234509 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Poteri istruttori della Corte di appello - Richiesta di informazioni integrative allo Stato istante - Successiva udienza per la discussione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234509-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, nell'ipotesi in cui la Corte di appello, ai sensi dell'art. 704 secondo comma cod. proc. pen., faccia richiesta di informazioni integrative allo Stato istante, deve sentire le parti sui nuovi elementi acquisiti, non potendo decidere "de plano". (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione in favore dello Stato della Romania, sul rilievo che una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti - concernenti l'irrevocabilità del titolo estradizionale - la Corte di appello aveva pronunciato la decisione senza sentire le parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)