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Sez. 6, Sentenza n. 3926 del 19/11/2008 Cc. (dep. 28/01/2009) Rv. 242586 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Poteri istruttori della Corte di appello - Assunzione di informazioni presso il Governo istante sollecitata dall'estradando - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242586-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello non è tenuta a disporre l'assunzione di informazioni integrative presso lo Stato richiedente, quando il supplemento istruttorio sollecitato dall'estradando non incida direttamente sulla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'accoglimento della domanda di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione esecutiva richiesta dalla Romania, in cui il ricorrente non aveva offerto alcun elemento di prova in ordine alla definizione di una procedura che sarebbe stata promossa nel suo interesse per la declaratoria di estinzione della pena dinanzi alle autorità giudiziarie di quel Paese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)