Sez. 6, Sentenza n. 8350 del 04/02/2005 Cc. (dep. 03/03/2005) Rv. 231038 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE | Poteri istruttori della Corte di appello - Richiesta di informazioni integrative allo Stato istante - Successiva udienza per la discussione - Necessità - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, nell'ipotesi in cui la corte di appello, ai sensi dell'art. 704 secondo comma cod. proc. pen., faccia richiesta di informazioni integrative allo Stato istante, deve essere fissata una successiva udienza camerale per l'esame e la discussione delle informazioni pervenute. (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione in favore dello Stato della Romania, sul rilievo che una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti, la corte di appello si era limitata a sciogliere la riserva assunta nella precedenza udienza e ad emettere, senza sentire le parti, la impugnata sentenza)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)