diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 572 del 14/02/1975 (Rv. 373883 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DEI TERRENI - ACCERTAMENTO DI FATTO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA - INDAGINI SU QUESTIONI DI DIRITTO - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DI DIRITTO - SUSSISTENZA - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373883-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DEI TERRENI - ACCERTAMENTO DI FATTO - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SUSSISTENZA - INDAGINI SU QUESTIONI DI DIRITTO - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE DI DIRITTO - SUSSISTENZA - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE - SOSPENSIONE.*

Nel vigore dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 - che aveva operato una ripartizione delle competenze fra le commissioni cui erano devolute le controversie in materie di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza - l'indagine diretta in particolare a stabilire la natura agricola o edificatoria dei terreni competeva, in primo grado, alla commissione distrettuale delle imposte ed, in secondo grado, alla commissione provinciale (Sezione valutazioni), qualora si fosse risolta in un accertamento di mero fatto, e competeva, invece, in primo grado, alla cognizione della commissione provinciale (Sezione di diritto) ed, in secondo grado, alla commissione centrale, qualora avesse implicato la soluzione di questioni di diritto (interpretazione di norme legislative, regolamentari o negoziali che potessero incidere, con la imposizione di limitazioni, vincoli o servitu, sulla concreta utilizzazione del bene. Qualora una questione di diritto si fosse posta come pregiudiziale rispetto ad una questione di valutazione, il giudizio di estimazione, portato dinanzi alla Sezione valutazioni, doveva restare sospeso fino a tanto che la questione giuridica non fosse stata risolta in via definitiva dalla Sezione di diritto competente. (V 3130/72, mass n 360910; 2958/71, mass n 354218).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)