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Sez. U, Sentenza n. 2958 del 21/10/1971 (Rv. 354218 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUI TRASFERIMENTI - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO - CONTROVERSIA SUL VALORE - SOSPENSIONE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354218-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROVINCIALI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUI TRASFERIMENTI - QUESTIONI DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO - CONTROVERSIA SUL VALORE - SOSPENSIONE - NECESSITA - FATTISPECIE.*

A norma dell'art 29 del DL 7 agosto 1936, n 1639, in materia di imposte dirette sui trasferimenti di ricchezza, la Sezione di valutazione della commissione provinciale delle imposte non puo conoscere di una questione di diritto - anche se questa si presenti come pregiudiziale rispetto alla questione concernente la Determinazione del valore - essendo la stessa devoluta alla Sezione di diritto della medesima commissione. Pertanto questa deve preliminarmente pronunziare sulla questione di diritto e, soltanto dopo la definizione di essa, la controversia sul valore puo proseguire nella sua propria Sede. (fattispecie riguardante i criteri da adottare per la valutazione, ai fini dell'imposta di successione, del patrimonio netto di un'azienda). (Conf 2294'68, mass n 334588; 2182'67, mass n 329339).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)