diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1606 del 28/01/2015 (Rv. 634304 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità - Art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 - Prova dello stato di inoccupazione - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634304-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della legge 30 marzo 1971, n. 118, in forza dell'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro -, la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)