diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6463 del 19/03/2014 (Rv. 630022 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità civile - Modifica attuata con la legge 247 del 2007 - Passaggio dal requisito della incollocazione al lavoro a quello della inoccupazione - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630022-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di assegno di invalidità civile, dopo la modifica introdotta dall'art. 1, comma 35 della 24 dicembre 2007, n. 247, il requisito occupazionale è cambiato, in quanto non si richiede più la cosiddetta incollocazione al lavoro, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, di più semplice verificazione, non essendo più richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali per l'avviamento al lavoro ma solo il mancato svolgimento di attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)